Scritto da Pardo Ranellucci – Presidente Anpit Piemonte

La recente sentenza della Corte di Appello di Torino sull’applicazione del CCNL Marketing Operativo siglato da Anpit / Cisal.
Anpit – Azienda Italia rappresenta una delle più importanti associazioni datoriali presenti in Italia.
Organizzata su tutto il territorio nazionale è strutturata al proprio interno con dipartimenti dedicati, una scuola di formazione ed un centro studi per sostenere i propri dirigenti in una efficace azione a sostegno delle imprese associate, dei lavoratori e delle comunità.
Ai 18 CCNL di ogni settore dell’economia, scritti da Anpit con Cisal, una delle più rilevanti e comparativamente più rappresentative organizzazioni sindacali in Italia, hanno aderito numerose ed importanti altre datoriali. Dal CCNL Turismo al Terziario Avanzato, dai Pubblici Esercizi al Marketing Operativo e così via. Nei Contratti Collettivi di Anpit emergono evidenti “Punti di Forza”: la capacità di creare le condizioni per sviluppare la contrattazione di secondo livello, promuovere il welfare e la produttività in nome dell’efficienza e la riduzione dei costi, l’indennità parametrata all’indice Istat delle diverse regioni, favorire l’incremento del reddito dei lavoratori attraverso seri processi di premialità, sono solo alcuni ed immediati punti di forza della contrattazione collettiva di Anpit che ad oggi è utilizzata dalle oltre 36 mila imprese associate.
Come quell’impresa associata di Torino che in virtù di una libertà sindacale riconosciuta dall’art. 39 Cost. utilizzava il CCNL con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce, ovvero il CCNL del Marketing Operativo di Anpit / Cisal.

CCNL Marketing Operativo, la sentenza della corta d’appello di torino
La recente sentenza della Corte di Appello di Torino n° 661/2022 del 01/02/2023, nei suoi contenuti, non lascia spazio ad interpretazioni diverse:
- Il CCNL Anpit/Cisal trova espressa applicazione alla categoria del Marketing Operativo.
- L’accordo quadro per la contrattazione di 2° livello di Anasfim non è un contratto collettivo ed in ogni caso non è stato stipulato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative.
- Essendo il CCNL Anpit/Cisal l’unico del settore, lo stesso è l’unico da applicare anche ai fini del minimale contributivo. Ovvero, esclude che alle imprese del Marketing Operativo possa essere applicato ai fini del minimale contributivo il CCNL Commercio di Confesercenti. E quindi anche l’accordo quadro di 2° livello di Anasfim.
- La sentenza stabilisce che non essendovi una pluralità di CCNL del settore la non applicabilità da parte di Inps è illegittima e viola, appunto, la libertà sindacale prevista dall’art. 39 Cost. concretizzato dall’adesione della società ricorrente ad Anpit che ha scritto il CCNL di settore.
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