In questo periodo di incertezza economica, per il datore di lavoro è un grande vantaggio avere la possibilità di scegliere il contratto collettivo che meglio rispecchia le esigenze della sua impresa. Naturalmente deve rispettare dei parametri che garantiscano al lavoratore di conservare la sua posizione lavorativa e la retribuzione.
Recentemente abbiamo parlato di Cosa sono i contratti collettivi nazionali CCNL, abbiamo fatto qualche riflessione su Come scegliere il contratto nazionale CCNL e infine abbiamo approfondito le possibilità di cambiare il contratto nazionale, chiedendoci cosa fare se occorre sostituire il CCNL e quali sono le procedure da seguire per i datori di lavoro nell’articolo Come cambiare contratto nazionale di lavoro CCNL.
Ora ci focalizziamo su quest’ultimo argomento e indaghiamo come avviene l’allineamento contrattuale.
Vediamo come fare per affrontare il passaggio da un contatto collettivo nazionale di lavoro ad un altro, nell’interesse del datore di lavoro e del dipendente.

PERCHÉ CAMBIARE IL CCNL
Il periodo storico in cui viviamo è caratterizzato dalla rapida trasformazione del mercato. Per le aziende è necessario innovarsi e migliorarsi costantemente per continuare a navigare a gonfie vele.
Sempre più spesso le aziende decidono di rinnovare la brand identity, cambiare il loro marchio, espandere l’offerta di prodotti e servizi per conquistare nuove nicchie del mercato.
Per riuscire a non affondare molte si trovano a dover tagliare i costi, e spesso guardano alla riduzione dei costi del lavoro e delle retribuzioni.
In questi casi la possibilità di cambiare il contratto collettivo di lavoro è una soluzione d’oro, perché consente di contenere le spese e risolvere molte problematiche connesse ai costi “contrattuali” dei dipendenti.

QUANDO SI PUÒ CAMBIARE CCNL
Il datore di lavoro ha la libertà di cambiare il contratto collettivo se lo ritiene conveniente, perché la Costituzione stabilisce la libertà di scelta.
Il contratto collettivo applicato ha una durata triennale. Alla scadenza il datore di lavoro può rinnovarlo oppure decidere di recedere e procedere con l’applicazione di un nuovo CCNL.
Di solito si decide di cambiare il CCNL quando si trova un contratto più vantaggioso per l’azienda e per i lavoratori, oppure in caso di crisi aziendale. I casi in cui è possibile procedere con la variazione sono previsti dalla legge e ne abbiamo parlato in modo approfondito nell’articolo Come cambiare contratto nazionale di lavoro CCNL.
In generale, possiamo dire che è possibile cambiare il contratto collettivo nazionale di lavoro:
- Alla scadenza del CCNL applicato (la durata è triennale)
- Sottoscrivendo un accordo tra azienda e lavoratori in sede protetta, in cui si chiariscono gli aspetti del nuovo contratto.

ALLINEAMENTO CONTRATTUALE: COME SOSTITUIRE IL CCNL APPLICATO
Il datore di lavoro può utilizzare due tipologie procedurali per sostituire il CCNL:
- Disdetta unilaterale del CCNL applicato
- Accordo di armonizzazione contrattuale
Vediamo quando si applicano i due casi e quali sono le procedure da seguire.
1. DISDETTA UNILATERALE DEL CCNL APPLICATO
Se il datore di lavoro è iscritto ad un’associazione datoriale o sindacale di categoria, è vincolato all’obbligo di applicare il CCNL sottoscritto dalle parti firmatarie.
Per svincolarsi da tale obbligo contrattuale, il datore di lavoro deve dare disdetta all’associazione Datoriale o Sindacale e comunicare il recesso a tutte le parti firmatarie del contratto. Infine, deve comunicare la variazione del contratto ai dipendenti, con preavviso e mezzi idonei.
Il nuovo contratto potrà essere applicato solo allo scadere del CCNL in vigore e non prima. Il datore di lavoro può adottare degli accorgimenti per prevenire il rischio di contenzioso, ad esempio far firmare la lettera di trasmigrazione contrattuale. Si tratta di un accordo individuale con cui il lavoratore accetta le condizioni del nuovo contratto e si impegna a non avanzare rivendicazioni di carattere economico o normativo, nel caso in cui il nuovo contratto preveda delle garanzie differenti rispetto al precedente.
2. ACCORDO DI ARMONIZZAZIONE O ALLINEAMENTO CONTRATTUALE
Questa soluzione consiste in un accordo bilaterale tra l’azienda e le organizzazioni sindacali che stabiliscono la sostituzione del CCNL vigente con un altro. Per una serena riuscita dell’operazione è consigliabile attivare un accordo di armonizzazione tra i due CCNL.
Lo scopo dell’accordo di armonizzazione è di provvedere ad allineare i contratti nei seguenti aspetti:
- l’inquadramento professionale (livello e mansioni),
- le valutazioni di natura normativa ed economica,
- la definizione di periodi temporali “ponte” entro i quali deve entrare in vigore il nuovo CCNL,
- l’applicazione diversificata di alcuni istituti (ad esempio il congelamento di norme e diritti per un periodo di tempo)
- le disposizioni economiche che compensino una eventuale differenza peggiorativa nella retribuzione prevista dal nuovo CCNL (ad esempio con l’introduzione di benefit o di politiche di welfare aziendale).
Il passaggio al nuovo CCNL può avvenire anche con delle procedure di conciliazione individuali. Si tratta di accordi con cui il lavoratore accetta l’applicazione del nuovo CCNL. Questi possono anche prevedere ulteriori condizioni quali: stabilità occupazionale, concessione economica, percorsi di crescita e formazione professionale, conservazione della sede di lavoro.

L’ALLINEAMENTO CONTRATTUALE
Quando il datore di lavoro decide di cambiare il CCNL applicato è necessario prevedere delle disposizioni per l’armonizzazione, o allineamento contrattuale, tra il CCNL dismesso e quello di nuova introduzione.
L’allineamento serve ad assicurare il mantenimento dei giusti diritti al lavoratore e ad evitare che questi sollevi dei contenziosi verso il datore di lavoro, in forza di eventuali trattamenti particolari di cui godeva con il contratto precedente.
Per realizzare il passaggio da un CCNL ad un altro, si utilizzano gli strumenti dell’accordo di armonizzazione o dell’accordo individuale. L’accordo di armonizzazione viene stipulato tra le associazioni datoriali e le sigle sindacali firmatarie del contratto, l’accordo individuale è una conciliazione tra i singoli coinvolti.

PROCEDURA DI ALLINEAMENTO CONTRATTUALE
Il passaggio dal CCNL di provenienza a quello di destinazione avviene viene regolamentato da procedure di allineamento, che consistono in una serie di disposizioni di armonizzazione. Queste possono riguardare diversi punti:
1. Inquadramento Contrattuale
Il lavoratore deve essere inquadrato secondo il livello professionale corrispondente alla mansione effettivamente svolta. Il livello di inquadramento contrattuale definisce con precisione il ruolo del dipendente all’interno dell’azienda, le mansioni e le responsabilità. Stabilisce inoltre il trattamento economico a cui ha diritto con delle tabelle retributive che indicano il salario minimo.
La procedura di allineamento dei livelli di inquadramento è più semplice quando il CCNL di provenienza e quello di destinazione utilizzano il sistema EQF, il Quadro Europeo delle Qualifiche. Si tratta di un sistema adottato da tutti i paesi europei che permette di inquadrare il personale in base alle mansioni effettivamente svolte, considerando le qualifiche e le responsabilità professionali raggiunte. I contratti che utilizzano il sistema EQF, come quelli sottoscritti da Anpit e Cisal, rendono più semplice la procedura di allineamento contrattuale. Infatti, non occorre stabilire a quale livello inquadrare il lavoratore: questi rimane inquadrato al livello di provenienza, con la garanzia di mantenere la stessa retribuzione.
2. Allineamento Retributivo
La Costituzione stabilisce che con la sostituzione del CCNL si assicuri al dipendente il diritto di mantenere “una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa”. La retribuzione del nuovo contratto non deve essere necessariamente migliorativa, ma in genere si traduce con l’applicazione della parte retributiva del CCNL di riferimento.
3. Allineamento Normativo
I benefici normativi previsti dal CCNL di provenienza devono essere mantenuti fino alla sua scadenza triennale, se sono più favorevoli rispetto alle norme del nuovo contratto.
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Scritto da Anpit Piemonte
Aggiornato il 31 Dicembre 2021
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