Come cambiare contratto nazionale di lavoro CCNL

Negli articoli precedenti abbiamo analizzato Cosa sono i contratti collettivi nazionali e abbiamo fatto qualche valutazione su Come scegliere il contratto nazionale CCNL.
In quest’ultimo abbiamo anche accennato alla possibilità di cambiare il contratto nazionale; cerchiamo ora di approfondire questo argomento.
In questo articolo vedremo come cambiare contratto nazionale, cosa fare se occorre sostituire il CCNL e quali sono le procedure da seguire per i datori di lavoro.

Si possono sostituire i CCNL?

Tutti i consulenti del lavoro si sono trovati almeno una volta ad affrontare con i loro clienti la questione della modifica del contratto nazionale del lavoro. Di solito, un imprenditore che ha già applicato un CCNL ai propri dipendenti, si rivolge allo studio di consulenza per capire se sia possibile sostituire il CCNL, magari perché ha sentito dire che un altro tipo di contratto sia più conveniente.

La richiesta è legittima, infatti in Italia possiamo contare più di 900 contratti nazionali in vigore nel 2021. Ogni settore lavorativo ha a disposizione diversi CCNL, tanti quanti sono quelli sottoscritti e depositati dalle Associazioni Datoriali e dalle Organizzazioni Sindacali. Ad esempio, il settore dei metalmeccanici conta oltre 30 contratti collettivi depositati.

L’azienda se è iscritta ad un’Associazione di Datori di Lavoro firmataria di un CCNL, deve applicare integralmente il contratto collettivo sottoscritto dall’associazione a cui ha aderito. In caso l’azienda non sia iscritta ad alcuna associazione datoriale o di categoria, è libera di scegliere quale CCNL applicare, purché sia attinente al suo settore merceologico.

Il datore di lavoro, quindi, ha un margine di autonomia nella scelta del contratto: l’ordinamento legislativo prevede la libertà nella scelta dell’applicazione del contratto collettivo.

Talvolta può sorgere la necessità di cambiare il contratto di lavoro, per vari motivi. Quindi l’imprenditore si presenta all’ufficio del consulente del lavoro con le domande: “Sono obbligato ad applicare questo contratto?” oppure “Posso sostituire il CCNL?” e ancora “Come si fa la trasmigrazione dei contratti?”

Come cambiare contratto nazionale di lavoro CCNL - Imprenditore in azienda

Quando cambiare il contratto nazionale CCNL

Il datore di lavoro può avere la necessità di cambiare il contratto collettivo. La legge prevede una serie di casi in cui è possibile procedere con la variazione del CCNL. Vediamo quali sono:

  1. Crescita dimensionale o modifica dell’attività aziendale primaria
  2. Trasferimento d’azienda
  3. Procedure concorsuali o crisi di impresa
  4. Successione d’appalto
  5. Volontà unilaterale del datore di lavoro

1. Crescita dimensionale o modifica dell’attività aziendale primaria

In caso di crescita dimensionale dell’azienda con conseguente aumento del personale, il datore di lavoro ha la possibilità di cambiare il CCNL. Se è stato applicato un contratto collettivo che prevede un limite dimensionale massimo, nel momento in cui l’azienda assume nuove risorse e supera tale limite deve applicare un CCNL differente.

In caso di aumento del personale, il nuovo CCNL può essere nello stesso settore ma sottoscritto da differenti associazioni datoriali e sindacali.

Il datore di lavoro può altrimenti passare da un contratto riferito alle aziende artigiane (“CCNL piccole e medie imprese”) ad uno riferito alle aziende industriali (“CCNL aziende industriali”), che comporta un diverso carico delle aliquote contributive.

2. Trasferimento dell’azienda

Se l’azienda viene trasferita ad un nuovo imprenditore, la legge prevede che resti valido il contratto di lavoro individuale tra il nuovo datore di lavoro e il dipendente, e conservi i diritti derivati dall’anzianità raggiunta acquisiti prima del trasferimento.

Per quanto riguarda il contratto collettivo, si possono verificare due situazioni differenti.

Se il nuovo datore di lavoro non applica un CCNL, resta valido il contratto che regolava i rapporti di lavoro con l’azienda precedente, fino alla scadenza e indipendentemente dall’attività svolta dalla nuova impresa. Al termine, il CCNL potrà essere rinnovato o sostituito.

Se il nuovo datore di lavoro invece decide di applicare un CCNL diverso, quest’ultimo sostituirà completamente il contratto precedente, con effetto immediato. La sostituzione può avvenire solo tra contratti di pari livello.

Quando cambiare il contratto nazionale CCNL - procedure per cambiare CCNL

3. Procedure concorsuali o crisi aziendale

La legge prevede la possibilità di variare il contratto collettivo nel caso in cui l’impresa abbia accertato lo stato di crisi aziendale, oppure abbia disposto l’amministrazione straordinaria con continuazione o mancata cessazione dell’attività.

Se si verifica una di queste situazioni, si possono concordare delle deroghe circa il mantenimento dei livelli retributivi e le condizioni contrattuali precedenti.

4. Successione d’appalto

La legge regolamenta anche il caso in cui ad un appaltatore ne subentri uno nuovo che mantenga in forza il personale già impiegato. Questa situazione viene considerata in modo differente rispetto al trasferimento d’azienda, se il nuovo appaltatore è dotato di una propria struttura organizzativa e operativa, autonoma, che abbia elementi di discontinuità rispetto all’attività aziendale precedente.

In molti contratti collettivi di categoria (come metalmeccanica, industria della carta, autotrasporto e logistica, industria alimentare, pubblici esercizi e ristorazione) sono previste le “clausole sociali” che dispongono la conservazione dei livelli occupazionali nel caso in cui il nuovo appaltatore applichi lo stesso contratto collettivo della ditta precedente.

5. Volontà unilaterale del datore di lavoro

Se il datore di lavoro decide di cambiare il CCNL può farlo, perché la Costituzione Italiana garantisce la libertà nella scelta del contratto da applicare. Il datore di lavoro non è obbligato a dare una motivazione della sua scelta; questa di solito dipende dall’aver trovato un contratto collettivo più conveniente per l’impresa o per i lavoratori (ad esempio, può trovare un CCNL di pari livello che garantisca all’imprenditore un carico contributivo inferiore e che assicuri un welfare migliore ai dipendenti).

Per sostituire il contratto bisogna seguire una procedura ben precisa, di cui parliamo nel prossimo paragrafo.

Come cambiare contratto nazionale di lavoro CCNL

Come cambiare contratto nazionale

Il contratto collettivo in vigore resta valido per tutta la sua durata, quindi 3 anni. Questo crea un vero e proprio diritto individuale all’applicazione del suo contenuto verso il lavoratore, quindi solo alla scadenza è possibile recedere e procedere con l’applicazione di un nuovo CCNL.

Per sostituire il CCNL il datore di lavoro ha a disposizione due tipologie procedurali:

  1. Variazione unilaterale del CCNL applicato
  2. Ricorso ad un accordo collettivo di sostituzione

1. Variazione unilaterale del CCNL applicato

Il datore di lavoro che non ritiene più soddisfacente il contratto collettivo a cui ha aderito, ha la possibilità di recedere o per mandato di rappresentanza o per clausola di rimando.

È possibile recedere dal contratto solo al momento della scadenza e non prima, nemmeno con un preavviso. Il CCNL ha durata di 3 anni e solo al termine del triennio si può dare la disdetta del contratto collettivo e applicarne uno diverso, se si verificano i presupposti. Il datore di lavoro applicherà poi il nuovo contratto in modo forzoso, con accorgimenti operativi finalizzati a prevenire il rischio di contenzioso.

2. Ricorso ad un accordo collettivo di sostituzione

Si tratta di un accordo bilaterale tra il datore di lavoro e i sindacati, che scelgono di sostituire il CCNL vigente con un altro. Per definire i dettagli del passaggio al nuovo CCNL possono attivare un “accordo di armonizzazione”. Questo rende possibile disciplinare i livelli e le mansioni tra i due contratti, regolare gli aspetti di natura normativa ed economica, definire i periodi temporali “ponte” entro i quali deve diventare operativo il nuovo CCNL.

Un altro strumento per favorire il passaggio al nuovo CCNL è l’utilizzo delle procedure di conciliazione individuali. Tali accordi, con cui il lavoratore accetta l’applicazione del nuovo CCNL, possono anche prevedere ulteriori condizioni quali: stabilità occupazionale, concessione economica, accesso a percorsi di crescita e formazione professionale, conservazione della sede di lavoro.

Come cambiare contratto nazionale - La procedura per sostituire il CCNL applicato

La procedura per sostituire il CCNL applicato

Per quanto riguarda la procedura per la sostituzione del contratto collettivo nazionale, bisogna distinguere i due casi: se il datore di lavoro ha aderito ad un’associazione datoriale o meno.

Vediamo come cambiare contratto nazionale nelle due situazioni.

Per il datore di lavoro iscritto ad una Associazione Datoriale:

In questo caso il datore di lavoro deve innanzitutto sciogliere il rapporto associativo, ovvero dare la disdetta in modo da non essere vincolato al rinnovo del contratto. Quindi deve seguire questi passaggi:

  • Comunicare il recesso all’Associazione Datoriale (via PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno)
  • Comunicare il recesso a tutti i firmatari del contratto (via PEC o raccomandata)
  • Comunicare la variazione del contratto ai lavoratori (con mezzi idonei)
  • Tenere presente che il recesso dal CCNL non possa avvenire prima della sua scadenza, di solito triennale, altrimenti il datore di lavoro incorre in un inadempimento contrattuale con probabile conseguente condotta antisindacale.

In via cautelativa, il datore di lavoro può sottoporre ai propri dipendenti una “lettera di trasmigrazione contrattuale”. I lavoratori, infatti, potrebbero avanzare rivendicazioni di carattere economico e normativo, se il nuovo contratto prevede garanzie differenti rispetto al precedente. È, quindi, consigliabile far firmare un accordo individuale a tutela delle richieste.

Per il datore di lavoro non iscritto ad una associazione Datoriale:

Se l’azienda non è iscritta ad un’associazione ma che ha applicato un CCNL mediante una procedura di adesione, dovrà dare la disdetta con le seguenti modalità:

  • Comunicare il recesso a tutti i firmatari del contratto (via PEC o raccomandata)
  • Comunicare la variazione del contratto ai lavoratori (con mezzi idonei)
  • Tenere conto del fatto che il recesso dal contratto non possa avvenire prima del termine della sua validità, di solito triennale.

Il datore di lavoro non è obbligato a fornire una motivazione per recedere dal contratto collettivo in vigore.

Conclusioni

Il datore di lavoro ha sempre la possibilità di sostituire il contratto collettivo di lavoro e applicare un nuovo CCNL. La legge prevede una serie di situazioni in cui è permesso modificare il CCNL e dispone le procedure per effettuare il passaggio, in modo da garantire la libertà di scelta per i datori di lavoro e garantire i diritti ai lavoratori.

Per avere maggiori informazioni su come cambiare contratto nazionale, sulla possibilità di applicare un contratto collettivo e per avere assistenza riguardo le procedure di sostituzione, vi invitiamo a contattarci scrivendo a piemonte@anpit.it


Scritto da Anpit Piemonte

Aggiornato il 12 Ottobre 2021


Approfondimenti utili

Contratto collettivo nazionale del lavoro o CCNL: scopriamo i dettagli
https://www.arealavoro.org/contratto-collettivo-nazionale-del-lavoro-ccnl.htm

LA RAPPRESENTANZA SINDACALE TRA CONTRATTAZIONE, LEGGE E GIURISPRUDENZA
https://www.centrostudi.cisl.it/approfondimenti/saggi-e-articoli/94-la-rappresentanza-sindacale-tra-contrattazione-legge-e-giurisprudenza.html

Chiedere la modifica del rapporto di lavoro
https://www.comune.bergamo.it/action%3As_globo%3Adescrizione-0

INL, aziende libere di scegliere e applicare CCNL che preferiscono
https://www.conflavoro.re.it/inl-aziende-libere-di-scegliere-e-applicare-ccnl-che-preferiscono/

Quando il datore di lavoro può sostituire unilateralmente il CCNL di riferimento
https://www.deberardinismozzi.it/download/quando-il-datore-di-lavoro-puo-sostituire-unilaterlamente-il-ccnl-di-riferimento/

Inquadramento del lavoratore e variazione delle mansioni
https://sandrosantucci.com/inquadramento-del-lavoratore-e-variazione-delle-mansioni/

Licenziamenti in caso di cambio di appalto
https://www.aidp.it/hronline/2020/11/22/licenziamenti-in-caso-di-cambio-di-appalto.php

Disdetta dal Ccnl e sostituzione: necessaria la sua scadenza
https://www.eclavoro.it/disdetta-dal-ccnl-sostituzione-necessaria-la-sua-scadenza/

Modifica del contratto di lavoro a tempo indeterminato senza l’accordo delle parti in merito alla riduzione dell’orario di lavoro
https://www.diritto.it/modifica-del-contratto-di-lavoro-a-tempo-indeterminato-senza-laccordo-delle-parti-in-merito-alla-riduzione-dellorario-di-lavoro/

Orientamenti Applicativi – Regioni e autonomie locali
https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/regioni-ed-autonomie-locali/aspettativacongedi/6916-aspettativa/3035-ral1016orientamenti-applicativi.html

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