D Lgs 231 antinfortuni: interesse e vantaggio dell’impresa

D lgs 231 antinfortuni.

La Responsabilità dell’Ente ai sensi del Decreto Legislativo 231/01 a seguito della violazione delle norme in materia di prevenzioni anti-infortunistica: i concetti d’interesse e vantaggio della personalità giuridica.

Nell’affrontare, seppur brevemente, un argomento che si presenta di notevole interesse per le società pubbliche e private che sono chiamate ad assolvere agli adempimenti imposti dalla normativa prevenzionistica, è oltre modo necessario introdurre alcune considerazioni su quelli che possono essere gli effetti della violazione di tali dettami e della conseguente realizzazione di un illecito penale rilevante ai fini dell’art 25 septies ex D lgs 231/01, nonché sulla presenza o meno dell’interesse e il vantaggio in capo all’ente.

A tale riguardo, si rende opportuno richiamare l’art.5 Decreto legislativo 231/01. in seno alla rubrica “Responsabilità dell’Ente” che  così recita:

“L’Ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono le funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a). L’Ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi”.

Sull’interpretazione di questo articolo che a parere dello scrivente costituisce l’architrave su cui poggia l’intero impianto normativo del Decreto Legislativo 231, si è venuta a formare nel corso degli anni una prolifica giurisprudenza, una volta che i Togati sono stati chiamati a pronunciarsi sulla la responsabilità delle società derivante da reati colposi di evento.

Libro di Legge con occhiali appoggiati sulle pagine

Così come sovra anticipato, il principale impegno della Suprema Corte è stato quello di circoscrivere la rilevanza dei concetti di interesse e vantaggio rapportandoli alla condotta che è stata posta in essere e non all’evento che n’è scaturito.

Il ricondurre la presenza alternativa e concorrente dei due criteri d’imputazione a quello che è l’esame delle dinamiche che hanno caratterizzato le attività dell’ente, rappresenta il modus operandi che i giudici intendono perseguire nel corso delle loro verifiche per determinare se sussista o meno la responsabilità nella commissione dell’illecito penale.

Peraltro, i concetti in esame sono di applicazione diversa sia per quanto concerne il loro fondamento giuridico e sia per un’effettiva incidenza sulla determinazione del reato.

Relativamente al criterio di interesse, come inteso dagli Ermellini, trattasi di una valutazione ex ante del reato, svolta al momento della commissione di un’azione che potrebbe finalizzare un reato e che denota l’adozione di un metro di giudizio soggettivo. Ovvero, colui che ha commesso il reato in quel momento era consapevole che violando la normativa cautelare perseguiva lo scopo di conseguire un’utilità per l’Ente.

In merito poi al cd. vantaggio, su cui si è voluto suscitare l’interesse del nostro lettore attraverso questa breve nota, qui la connotazione oggettiva ne caratterizza un possibile riscontro fattuale, con una valutazione ex post, attraverso l’esame degli effetti che sono derivati dalla realizzazione del reato.

Pertanto, potrà ricorrere il requisito di vantaggio quando si venga ad accertare che l’autore abbia posto in essere una condotta che si è caratterizzata per la sistematica inosservanza delle norme di prevenzione in materia ex D lgs 81/08, attraverso la riduzione dei costi ed il contenimento dei costi per raggiungere il massimo dei profitti o della produzione, anche in maniera indipendente dalla volontà di ottenere il vantaggio stesso.

Giudice con martello, sentenza della cassazione, D lgs 231 integrale

Quanto appena illustrato lo ritroviamo in una recente Sentenza della Corte di Cassazione, emessa nel giugno 2021.

Il Collegio chiamato a confermare o meno quanto statuito dal Tribunale prima, e poi dalla Corte di Appello sull’addebito di una condotta omissiva del datore di lavoro, posta in essere nell’interesse e/o vantaggio della società, ha sovvertito le decisioni dei primi giudici, procedendo ad un approfondimento delle tematiche sottese alla vicenda fornendone una precisa lettura.

La Suprema Corte ha fissato il principio che ai fini dell’imputazione della Responsabilità della compagine societaria, come sancito dall’art. 5 ex D lgs 231/01, in primis non si può ritenere che incorra il requisito dell’interesse quando a valle della mancata adozione delle cautele per la prevenzione degli infortuni vi sia una sottovalutazione dei rischi o una sbagliata considerazione sulle necessarie misure di prevenzione da adottare, mentre non sussista la scelta volta a risparmiare i costi d’impresa. Altrettanto, viene a mancare il criterio del vantaggio che richiede la sistematica violazione della normativa de quo ed una gestione dell’impresa volta a disattendere gli adempimenti della sicurezza sul lavoro, caratterizzata ad una riduzione dei costi e la contrazione delle spese, per ottenere una massimizzazione del profitto.

Di certo un così importante orientamento giurisprudenziale può rappresentare per gli imprenditori, da sempre impegnati ad affrontare i sempre più crescenti impegni progettuali ed i relativi costi di produzione, uno stimolo nello svolgere un’analisi dei rischi che possono annidarsi nelle procedure aziendali e consentire l’adozione di quei correttivi volti a scongiurare il rischio che si possano compiere dei reati e non si possa dimostrare nell’immediatezza l’estraneità dell’Ente.


Avv. Massimiliano Falconi

Presidente e Componente
Organismi di Vigilanza ex Dlgs.231/01
Consulente in materia di Privacy-GDPR e
per la normativa ex Dlgs.81/08

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Approfondimenti utili su D lgs 231:

Camera.it – Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”

Dlgs231.eu – COS’E’ IL DLgs231

Ipsoa.it – Modelli 231: sotto la lente d’ingrandimento compliance integrata, nuovi reati, whistleblowing

Codice231.com – Codice della Responsabilità degli Enti D.Lgs. 231/01 annotato con la giurisprudenza – la relazione ministeriale e con il correlato testo delle normative di riferimento

Altalex.com – Responsabilità amministrativa delle società e degli enti 2021

Procedure231.it – Il sistema disciplinare e sanzionatorio

Promopa.it – La responsabilità derivante dal D.lgs 231/2001 per le società partecipate. Ambito di applicabilità, obblighi e sanzioni dopo la sentenza n.234/2011

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